Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
Il testo del quesito referendario è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 - Serie Generale del 7 febbraio 2026 il Decreto Presidente della Repubblica che riscrive il quesito del referendum costituzionale, a seguito dell'ordinanza del 6 febbraio 2026 espressa dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione, con la seguente formula:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».
PRESENTAZIONE DOMANDE PER AFFISSIONE DI STAMPATI, MANIFESTI, ECC. DA PARTE DI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM
Ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi di promotori del referendum, che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto, devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 16 febbraio 2026.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Le domande provenienti dai gruppi dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.
Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe. Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al Comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax. Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 212/1956, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi promotori del referendum che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026.
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE
Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum o presso l'Ufficio centrale e gli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore del referendum o dell'organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.
INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE, RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
• il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
• ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
• ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Sempre da venerdì 20 febbraio 2026, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono gli stessi.
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA
Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della citata legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione- portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA DISABILITÀ CHE NE RENDA IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE
Le disposizioni sul voto domiciliare sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione».
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026. Tale ultimo termine (2 marzo), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale.
PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA REFERENDARIA
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno. L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti, nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con l’aggiornato indirizzo postale temporaneo all’estero, previa necessaria cancellazione, da parte dei comuni, dei rispettivi nominativi dalle liste sezionali in uso per il corrente referendum. Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento elettorale.Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo (tra cui, in ogni caso, il sito internet della Prefettura-UTG e quello di ogni comune), viene pubblicato in calce l’apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello – in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis. Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis. Si rappresenta che il suddetto termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori richiedenti dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto al relativo adempimento si correlano una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell’interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l’elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per consentire l’immediato invio del plico per l’esercizio del voto per corrispondenza. Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza. Si esprime, infine, l'avviso che può presentare opzione di voto per corrispondenza, come elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all'estero.
TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM
Per il referendum in oggetto, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente a essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello allegato. L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto. Per tale comunicazione si può utilizzare il modulo (PDF - 150,3 KB)predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale qui allegato, scaricabile anche dal sito web www.esteri.it, e inviarlo al proprio Ufficio consolare di riferimento unitamente al proprio documento d'identità.