Per suolo pubblico si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dell’Ente.
Per occupazione di intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dell’Ente.
Per occupazione permanente si intende l’occupazione del suolo pubblico avente durata minima pari ad un anno, comportante o meno l’esistenza di manufatti e impianti.
Le concessioni sono rilasciate per una durata massima di tre anni, rinnovabile con comunicazione scritta
Il versamento del canone annuo per le occupazioni permanenti va eseguito in un’unica soluzione per l’intero anno solare, preventivamente al rilascio della concessione, mediante apposite bollettino di c/c postale.
Per gli anni successive a quello del rilascio della concessione ed in mancanza di variazioni della concessione, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno .
E’ ammesso il versamento in rate trimestrali scadenti il 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre.