L’imposta unica comunale (IUC) è stata abolita, ad eccezione della componente Tari, a far data dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-20222” (G.U. 30 dicembre 2019, n. 304 – S.O. n. 45/L)
La IUC si componeva:
1. dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili (a esclusione delle abitazioni principali non di pregio e delle e di tutte le altre fattispecie equiparabili dal legislatore);
2. del tributo sui servizi indivisibili (TASI) finalizzato a finanziare i costi per i servizi che il Comune eroga a favore della collettività quali l’illuminazione pubblica, la vigilanza e la sicurezza, il verde pubblico;
3. della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Resta salva la possibilità del contribuente di procedere alla richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute entro il quinto anno dalla data del versamento.
Rimane immutato il potere di accertamento della P.A.
È facoltà del contribuente provvedere a sanare la posizione irregolare tramite ravvedimento che potrà essere proposto solo nel caso in cui la P.A. non abbia già provveduto ad emettere accertamento esecutivo.