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Cambio d'uso senza opere

Introduzione

La destinazione d’uso di un fabbricato o di un’unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. La disciplina del cambio di destinazione d’uso è regolata dall’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 e dagli art. 51 e 52 della L.R. Lombarda 12/2005. Per la giurisprudenza più recente costituisce mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata da opere edilizie, purché tale da comportare il passaggio dall’una all’altra categoria urbanistica tra quelle sotto elencate:
a)    Residenziale
a-bis) Turistico-ricettiva
b)    Produttiva e direzionale
c)    Commerciale
d)    Rurale
I mutamenti di destinazione d’uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune.

 

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Come fare

L’interessato deve presentare la comunicazione di cambio di destinazione d’uso senza opere su apposito modulo predisposto dall’Ufficio, allegando copia del documento di identità.

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Ultimo aggiornamento

8/2/23, 11:30 PM