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Richiesta rateizzazione sanzione amministrativa

Introduzione

L'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689 del 1981, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per i residenti in Italia, e sessanta giorni per i residenti all'estero.

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Come fare

L’interessato per averne titolo deve essere la persona fisica indicata nel verbale in quanto responsabile della violazione ovvero persona fisica solidalmente obbligata. Il verbale immediatamente contestato o notificato deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria. La richiesta di rateizzazione è corredata da autocertificazione che attesta le disagiate condizioni economiche ovvero da certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare o, nel caso di persone giuridiche, dalla documentazione attestante la situazione reddituale. Alla richiesta di rateizzazione può essere allegata la documentazione contenente eventuali altri elementi che l'interessato ritiene utili a comprovare la propria condizione economica disagiata.
La persona interessata deve presentare la propria richiesta entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale all'ufficio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Basiano e Masate, compilando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici del Comando o scaricabile in questa sezione in formato PDF e consegnandolo direttamente presso il Comando stesso o inviandolo con lettera raccomandata o posta certificata (PEC).
 

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Costi e vincoli

Esaminata l'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego che è notificato al richiedente. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza ingiunzione di pagamento o con successivo e separato provvedimento. La rateizzazione è ammessa solo con riferimento alla sanzione determinata con ordinanza ingiunzione. In ogni momento il debito residuo può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione oltre alle spese di notifica e di procedimento in un'unica soluzione. L'applicazione del presente comma non è automatica. Prima dell'applicazione è previsto il contraddittorio con il debitore il quale è invitato a giustificare il ritardato od omesso versamento della rata; sulla scorta di quanto acquisito viene concessa la sospensione dei termini del pagamento della somma rateizzata fino ad un massimo di quattro rate, con la possibilità di ricalcolo dell'importo rateizzato, nel rispetto dei minimi previsti al comma 8 del presente articolo.
La rateizzazione non può essere concessa per sanzioni di importo inferiore o pari ad euro cinquanta. Il beneficio della rateazione è concesso solamente nel caso in cui il richiedente non risulta moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni.

La rateizzazione è concessa secondo i seguenti parametri:

  • massimo 12 (dodici) rate mensili per importi non superiori a 2.000 euro;
  • massimo 24 (ventiquattro) rate mensili per importi non superiori a 5.000 euro;
  • massimo 60 (sessanta) rate mensili per importi superiori a 5.000 euro.
     

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Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

02/08/23, 23:30