Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy

Scelta del nome

Introduzione

I cittadini italiani che, prima del 30 marzo 2001, hanno avuto attribuito un nome composto da più elementi, anche separati tra loro, può dichiarare all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe (art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 03.11.2000 n. 396). 

Senza alterare l’ordine dei vari elementi del nome, l’interessato può chiedere di essere menzionato con:
. il solo primo nome;
. il primo e il secondo nome;
. il primo, il secondo e il terzo nome.
Non è possibile scegliere di essere menzionati con il secondo o il terzo nome. 
Normalmente questa richiesta è effettuata per rendere omogenei i dati presenti su più documenti, per esempio il codice fiscale. 

Esempio: 
Maria Gloria Paola potrà scegliere di essere indicata come Maria, oppure come Maria Gloria o Maria Gloria Paola, ma non come Gloria Paola, salvo presentazione di prova documentale.
E’ possibile infatti ignorare l’ordine dei nomi solo quando la persona può dimostrare di:
. aver precedentemente e per lungo tempo utilizzato quella variazione;
. essere sempre stata identificata con quel nome. 
Questa richiesta si può fare una sola volta durante il corso della propria vita. 
 

Leggi di più

A chi si rivolge

La richiesta di scelta del nome può essere presentata solamente dall’interessato nel Comune di nascita; nel caso in cui la persona sia nata all’estero può presentare richiesta nel Comune nel quale è stato registrato l’atto di nascita. Nel caso di minorenni la richiesta deve essere presentata dal genitore o tutore.

Leggi di più

Come fare

E' sufficiente presentarsi all’Ufficio Servizi Demografici, compilare la richiesta e allegare la copia della carta d’identità del richiedente. Entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta l’ufficio competente provvederà all’adempimento di tutte le procedure interne. Al perfezionamento della pratica non segue alcuna comunicazione all’interessato.

Leggi di più

Cosa serve

Copia della carta d’identità del richiedente.

Leggi di più

Modulistica

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

8/2/23, 11:30 PM